JUVENTUS: “RICORSO INAMMISSIBILE” LE MOTIVAZIONI

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Durante l’esposizione della propria linea difensiva nell’ambito dell’udienza in corso in queste ore presso la Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze, il legale della Juventus Nicola Apa ha chiesto che il procedimento di revocazione fosse rigettato per una questione formale: la Procura avrebbe infatti ecceduto i termini per presentare la richiesta. I primi fatti nuovi sarebbero entrati in possesso degli inquirenti a fine ottobre, e il codice di giustizia sportiva prescrive il termine di 30 giorni per la richiesta di revocazione, arrivata, invece, solo il 22 dicembre, ossia 56 giorni più tardi.

La Juventus, intanto, ha presentato la propria difesa sulla base del principio del “ne bis in idem”, cardine dell’ordinamento italiano per il quale nessuno può essere processato due volte sui medesimi fatti: “Ricorso inammissibile, in ragione dell’assenza, nel caso in esame, dei presupposti applicativi di tale mezzo di impugnazione straordinario”, cioè di “fatti nuovi”.

LE MOMORIE BIANCONERE

L’inammissibilità del ricorso per revocazione «in ragione dell’assenza di “fatti sopravvenuti” idonei a mutare l’esito del giudizio già definito dalla Corte federale d’appello»; il «mancato deposito da parte della Procura federale della nota contenente le “indicazioni interpretative” e inutilizzabilità degli atti di indagine compiute dopo il 14 luglio 2021»; le verifiche di tempestività del ricorso per revocazione e «l’insussistenza degli addebiti contestati».

Sono questi i punti sui quali si fondano le 73 pagine della memoria difensiva della Juventus che Calcio e Finanza ha potuto visionare. Nelle conclusioni presentate dai legali degli indagati – tra cui la stessa Juventus e l’ex presidente Andrea Agnelli – si sottolinea «che risulta in ogni caso evidente che il principio di diritto enunciato da Codesta Corte Federale all’esito del procedimento sportivo (e confermato dal GIP nell’ambito del parallelo procedimento penale) in merito all’assenza di una norma predefinita che regoli la valorizzazione dei diritti alle prestazioni sportive ed il trattamento contabile nel contesto delle operazioni c.d. incrociate (o c.d. “di scambio”) non è in alcun modo superato dagli elementi tratti dall’indagine penale posti dalla Procura Federale a fondamento dell’istanza di revocazione».

«Come visto, infatti, la contestazione avanzata dalla Procura di Torino – e da CONSOB – attiene ad un diverso tema, essendo esclusivamente riferita alla presunta violazione di un principio contabile nella contabilizzazione delle operazioni cd. incrociate, senza mai proporre un diverso valore da assumere come “vero” e da contrapporre al dato “falso” dell’operazione in concreto conclusa», si legge ancora nel documento.

«Dall’attività investigativa condotta dalla Procura di Torino non è emerso alcun elemento idoneo a comprovare l’asserita fraudolenta alterazione del valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori acquisiti da JUVENTUS nell’ambito delle cd. operazioni incrociate, posto che:

  • diversamente da quanto prospettato dalla Procura Federale, è del tutto logico e legittimo che una società si ponga come obiettivo strategico l’ottenimento di ricavi, costituendo le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori una delle primarie e legittime fonti di ricavo per tutte le società calcistiche; obiettivi inziali che, a riprova della legittimità delle operazioni concluse, come detto non venivano spesso raggiunti data poi la concreta necessità di rapportarsi con le dinamiche del mercato;
  • con riferimento alle 17 operazioni oggetto di deferimento, in nessun atto d’indagine vi è traccia di qualsivoglia attività di concerto posta in essere dagli esponenti della Società diretta ad attribuire ai diritti alle prestazioni sportive dei calciatori valori “fittizi” e dunque “falsi”, essendo al contrario stato chiarito come ognuna delle suddette operazioni sia stata conclusa sulla base di valutazioni ed esigenze di natura tecnico-sportiva;
  • i restanti elementi, evidenziati dalla Procura, lungi dal costituire prova di “un sistema, di una organizzazione, di una programmazione di budget di compravendita di calciatori effettuate non per motivi tecnici ma per ragioni esclusivamente collegate all’esigenza di conseguire, mediante artifizi, determinate risultanze economico-finanziarie” (cfr. pag. 98 dell’impugnazione per revocazione parziale), sono in realtà del tutto generici, inconferenti (in quanto relativi a diverse trattative di mercato soltanto abbozzate e per giunta mai perfezionate) e in nessun modo indicative di un volontà di alterazione dei valori, né tantomeno di una effettiva avvenuta alterazione di tali valori», concludono i legali.

 

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